Il Consiglio di Stato segna una tappa fondamentale della giurisprudenza amministrativa italiana.
Nei giorni scorsi è stata pubblicata una sentenza relativa al ricorso presentato dallo studio legale Bongarzone e Zinzi. Esito che segna un passaggio fondamentale della giurisprudenza amministrativa italiana, orientata ormai sul riconoscimento del titolo abilitativo al sostegno conseguito all’estero. Il Consiglio di Stato si è espresso contro la decisione del Ministero dell’Istruzione riguardante l’esclusione degli insegnanti che avevano conseguito il suddetto titolo all’estero.
Esito che riveste una particolare importanza in quanto va ad affiancarsi alle numerose vittorie legali susseguitesi negli ultimi mesi, le quali stanno indirizzando in modo univoco la giurisprudenza rispetto alla delicata questione delle abilitazioni all’estero, non solo in Romania ma anche in Spagna. La Sentenza ha scardinato, in modo dettagliato, tutte le “barriere” del Ministero dell’Istruzione.
Come anticipato non si tratta di un episodio isolato, anzi. Di grande interesse la pronuncia del 28 aprile 2022 della SETTIMA SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO n°3348/2022. In seguito all’accoglimento del ricorso di ottemperanza di specializzati sul sostegno, patrocinati dell’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, il MIUR è stato condannato ad ottemperare alla sentenza n°5415/2021 della VI Sezione del Consiglio di Stato, con cui:
“sono stati annullati i dinieghi loro opposti dal Ministero dell’istruzione sulle istanze di riconoscimento in Italia, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), dei titoli di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno”.
Da segnalare anche l’accoglimento, da parte del tribunale di Milano, del ricorso presentato dallo studio Leone – Fell & C. in favore di un docente abilitato all’estero e in attesa di riconoscimento del titolo, escluso lo scorso anno dalle GPS. Un precedente favorevole a tutela di tutti quei docenti depennati ingiustamente dalle graduatorie o impossibilitati a ricevere gli incarichi di insegnamento.
Rilevanti anche le sentenze di annullamento delle misure compensative imposte per le persone abilitate al sostegno in Romania, la pronuncia del Tar del Lazio a decidere sulla nullità dell’algoritmo introdotto con il decreto-legge n. 73 del 2021, art. 59, che produceva l’esclusione matematica degli abilitati all’estero.
Vittorie legali che sono comunque conseguenza delle battaglie e delle sentenze anteriori al 2021. Nel 2020, infatti, alcune sentenze del Tar del Lazio hanno dichiarato che l’oggetto di valutazione su cui focalizzarsi non è il luogo in cui il docente si abilita o il livello di integrazione tra i due Paesi. I punti cruciali da valutare riguardano la durata complessiva del corso, la qualità e le competenze ottenute. La validità del titolo accademico dipende sostanzialmente dal fatto che l’università che rilascia l’abilitazione al sostegno sia accreditata nello Stato estero.
Negli ultimi due anni le sentenze hanno dunque indirizzato in maniera abbastanza netta la giurisprudenza amministrativa italiana. Siamo di fronte a una svolta in merito alla “delicata” controversia sulla validità del titolo abilitativo al sostegno conseguito all’estero. Si comincia a intravedere una strada tracciata verso il riconoscimento.